Articolo 1
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica Yacht Club Cagliari.
Articolo 2
Essa ha sede legale in Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola. E’ facoltà dell’Assemblea Ordinaria trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero
Articolo 3
L’Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport nautici, nonché di partecipare alle relative competizioni sportive con i propri associati.
A titolo meramente esplicativo, e non esaustivo, l’Associazione ha il fine istituzionale di:
• Promuovere e svolgere l’attività sportiva nel campo della vela, della motonautica, della pesca sportiva, delle immersioni subacquee, del canottaggio e della canoa kajak;
• Promuovere e organizzare competizioni e manifestazioni sportive di carattere locale ovvero di importanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale, nell’ambito delle predette attività, partecipando con i propri associati;
• Fare parte quale associato od affiliato della Federazione Italiana Vela, del CONI, della Federazione Italiana Canoa Kajak e Canottaggio e di qualsiasi altra Federazione Sportiva, associazione sportiva o circolo, locale, nazionale o internazionale, avente scopi analoghi affini o connessi al proprio, al fine di contribuire a favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative;
• Promuovere, organizzare, gestire e svolgere l’attività didattica, teorica e pratica, di scuola vela, canottaggio e canoa kajak, scuola di motonautica, scuola per patenti nautiche, scuola di immersioni subacquee, scuola di pesca sportiva, scuola di altre attività sportive, nautiche, similari attualmente esistenti o di futura istituzione e diffusione;
Nell’ambito di suddette prestazioni didattiche l’associazione potrà organizzare corsi di formazione ed istituire e gestire scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni ovvero scuole esplicitamente riconosciute ed autorizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
L’Associazione ha inoltre lo scopo istituzionale di organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l’attività di gestione del Bar e/o del Ristorante all’interno del proprio Circolo, non aperti al pubblico e riservati esclusivamente agli associati.
Le prestazioni del Bar e/o Ristorante potranno essere rese anche nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi Soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Nell’ambito delle “prestazioni di servizi” hanno primaria importanza e finalità istituzionale, i servizi resi agli associati, anche verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto, che abbiano come riferimento oggettivo, natanti e imbarcazioni di qualsiasi classe e tipo, azionati a remi, a vela o a motore, o comunque azionati.
Tali prestazioni, quali ad esempio parcheggi, custodia e servizi nautici vari, avranno carattere istituzionale anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni allo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto a ricevere nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale.
Non avranno in nessun caso carattere istituzionale le medesime prestazioni di servizi rese a terzi
Articolo 4
Il patrimonio è costituito da:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali Fondi di Riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 5
L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Il bilancio dovrà rimanere affisso presso i locali della sede dell’associazione per dieci giorni dalla sua avvenuta approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.
Articolo 6
Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione e partecipazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno considerati associati per l’anno in corso e obbligati al versamento delle quote annuali.
L’associato può essere escluso:
a) per morosità, quando il Socio dovesse risultare in arretrato con i pagamenti delle quote o servizi oltre il 31 marzo di ciascun anno e, nel termine di quindici giorni, non adempia ai suoi obblighi, comunicatigli a mezzo raccomandata, fermo restando l’obbligo del medesimo di pagare le quote relative all’anno in corso. Il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente sospendere il provvedimento di esclusione per morosità, dietro richiesta scritta e motivata del socio;
b) per delibera del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 20 dello statuto Sociale;
c) per indegnità, sancita dal Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 8 e 20 dello Statuto.
La quota o contributo associativo non è rivalutabile ne trasmissibile.
Articolo 7
Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto su tutti gli argomenti di cui all’articolo 16 del presente statuto.
Articolo 8
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.
La perdita della qualità di Soci per qualsiasi titolo o causa non da diritto alla restituzione della quota o contributo associativo a qualsiasi titolo versato. Non possono essere vantati dall’associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, eletti liberamente dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il Socio non eletto maggiormente votato dall’Assemblea, con un massimo di quattro sostituzioni, oltre le quali il Consiglio decade e si procederà a nuove elezioni.
L’assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro il termine massimo di trenta giorni dalle dimissioni.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all’ammontare delle quote associative di ingresso e di frequenza.
Alle riunioni dovranno essere convocati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che parteciperanno a titolo consultivo.
Articolo 12
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti ecc., determinandone il compenso
Articolo 14
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Articolo 15
Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta entro il 30 aprile mediante invio di comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione di tale comunicazione all’Albo dell’Associazione e pubblicazione sul quotidiano cittadino dell'avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne venga fatta richiesta firmata da almeno un decimo degli associati
Articolo 16
L’Assemblea è organo sovrano.
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione; sulle modifiche dello Statuto e del suo Regolamento e su tutto quant’altro a lei demandato per legge e Statuto. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e comunque i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti vengono rinnovati ogni qualvolta venga rinnovato il Consiglio Direttivo
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno rimanere affisse presso i locali della sede dell’Associazione per dieci giorni dall’avvenuta approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.
Articolo 17
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola nel pagamento delle quote annue.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.
Ciascun associato non può rappresentare più di altri due associati.
La delega non è consentita per l’elezione degli organi collegiali.
Ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della convocazione e in genere il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori
Articolo 19
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente. Il Collegio dei Probiviri, sentito o inutilmente convocato il socio interessato, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.
Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all’Assemblea, da proporre entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
L’assemblea decide senza obbligo di scrutinio segreto. Le decisioni dell’Assemblea non possono essere impugnate davanti all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 21
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Articolo 22
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, con la maggioranza stabilita dall’Art.19, dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23
I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti degli associati.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e tra gli associati e l’Associazione purché non riservata dalla Legge alla competenza dell’Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, amichevoli compositori, il quale giudicherà senza formalità di procedure ed il suo lodo sarà inappellabile.
Ciascuna delle parti sceglierà un arbitro mentre il terzo, che funzionerà da Presidente, sarà scelto dai due arbitri.
In difetto e/o in mancanza di accordo esso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
REGOLAMENTO ALLO STATUTO
Articolo 1
L’osservanza del Regolamento allo Statuto per il funzionamento dell’Associazione è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 2
L’attività del Club è estranea ad ogni influenza politica, religiosa e di razza, non persegue scopi di lucro.
Questo carattere va inteso nel senso che possono essere iscritti allo Yacht Club Cagliari soci di qualunque tendenza politica, religiosa e di appartenenza etnica con divieto assoluto di qualsiasi attività propagandistica in genere in seno al Club.
Articolo 3
L’accettazione dei nuovi soci e l’attribuzione ad essi delle diverse qualifiche, è deliberata dal Consiglio Direttivo e verrà comunicata agli aspiranti Soci che fino a tale data non potranno frequentare la sede Sociale. Analogamente il Consiglio Direttivo delibererà il passaggio dei soci da una qualifica all’altra.
E’ facoltà del C.D. tenere conto, nei modi e nelle forme ritenute opportune, dei particolari meriti acquisiti dai Soci nello svolgimento delle attività sportive e sociali.
Ai Soci possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo le seguenti qualifiche:
1. Fondatori - Tale qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo a tutti i soci che risultano iscritti nel libro Soci alla data del 31 luglio 1966.
2. Benemeriti - Tale qualifica è attribuita a coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Club per almeno due anni consecutivi. La stessa qualifica è attribuita a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze sociali e sportive verso il Club.
3. Sostenitori - Sono tali coloro che versano all’Associazione le quote associative fissate per loro dal Consiglio Direttivo.
4. Juniores - Hanno la qualifica di Juniores i soci che non abbiano superato il 21 anno di età.
5. Cadetti - Sono tali coloro che versano le quote di iscrizione ed associative stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno età inferiore ai 14 anni.
La domanda di iscrizione deve essere firmata anche dai genitori.
I soci potranno invitare temporaneamente eventuali loro ospiti presso la sede del Club, accompagnando personalmente i loro invitati.
Non potranno essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dal Club.
Sono ammessi come frequentatori il consorte ed i figli minori per i quali il Socio faccia idonea domanda dopo l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Essi riceveranno una tessera per la frequenza della sede sociale e per l’uso delle attrezzature.
Il Socio richiedente sarà tenuto al pagamento di una quota annuale di frequenza stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni componente ammesso come frequentatore.
Tale ammissione potrà essere revocata dal Consiglio direttivo in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile.
Articolo 4
Per l’iscrizione è necessario che l’aspirante Socio sia presentato da due soci che firmeranno la relativa domanda in apposito modulo che il Consiglio Direttivo esaminerà ed eventualmente approverà mediante votazione.
La qualità di Socio o frequentatore familiare si perde:
a) Per morosità, quando il Socio dovesse risultare in arretrato con i pagamenti delle quote o servizi oltre il 31 marzo di ciascun anno e, nel termine di 15 giorni, non adempia ai suoi obblighi, comunicatigli a mezzo raccomandata, fermo restando l’obbligo del medesimo di pagare le quote relative all’anno in corso. Il C.D. potrà eccezionalmente sospendere il provvedimento di esclusione per morosità, dietro richiesta scritta e motivata del socio
b) Per dimissioni, quando presenti la relativa lettera di richiesta;
c) Per radiazione, quando lo abbia deliberato il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’Articolo 20 dello Statuto;
d) Per indegnità, sancita dal Collegio dei Probiviri ai sensi degli Articoli 8e 20 dello Statuto
Articolo 5
Il pagamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro il 31 marzo.
Le dimissioni da parte di un Socio, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio al C.D., mediante raccomandata, provvedendo entro la data fissata dal Consiglio Direttivo dopo l’accettazione delle stesse, al ritiro delle imbarcazioni e delle attrezzature depositate al Club.
Nel caso di dimissioni pervenute oltre tale data l’Associato sarà obbligato comunque al pagamento delle quote sociali e dei servizi per l’anno in corso. Gli Associati non potranno trasferire le loro imbarcazioni, custodite nel Circolo, se non dopo aver regolarizzato tutti i pagamenti sospesi. In caso contrario il circolo eserciterà sulle stesse diritto di ritenzione previsto dall’articolo 2756 c.c. ultimo comma. L’associato riconosce altresì al Circolo di avvalersi della procedura di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c. (vendita coatta) per il recupero delle somme dovute.
E’ vietato agli associati dimissionari cedere il diritto di parcheggiare nelle aree del Club e pertanto le imbarcazioni lasciate in tali aree verranno rimosse dopo la presentazione delle dimissioni, per la successiva assegnazione agli associati richiedenti.
Articolo 6
Non è consentito in alcun modo il cumula delle cariche previste nel presente regolamento, anche se onorarie.
Articolo 7
Il Presidente oltre a quanto stabilito dell’articolo 14 dello Statuto, è responsabile nei confronti di tutte le Federazioni sportive cui è affidato il Club, nonché nei riguardi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, circa il funzionamento del Club.
Articolo 8
Il Vice Presidente coadiuva l’attività del Presidente e lo rappresenta senza facoltà d’impegno, in caso di impedimento temporaneo, e lo sostituisce totalmente in caso di impedimento permanente per cause di salute o di lavoro.
Articolo 9
Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni di Consiglio, l’Archivio, il libro dei Soci e i timbri del Club. Istruisce le domande di iscrizione al Club. Si occupa della normale corrispondenza
Articolo 10
Il Tesoriere tiene il libro dei conti e la cassa liquida del Club. Può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo ad effettuare specifiche operazioni amministrative.
Articolo 11
Non sono eleggibili alle cariche direttive coloro che prestano la loro opera nell’ambito sportivo con retribuzione fissa o a fine di lucro, per la durata di detta attività.
Articolo 12
Nel caso che una o più cariche elettive del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti restino vacanti, subentrano i soci maggiormente votati dall’Assemblea .
Se un componente il C.D. resta assente, senza giustificato motivo, per quattro sedute consecutive, verrà considerato dimissionario dalla carica e verrà sostituito nell’osservanza di quanto disposto dall’Art.20 dello Statuto.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare dei Comitati che si interessino di particolari attività in seno al Club.
Tali Comitati potranno essere revocati o confermati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Tutte le cariche dei vari organi statutari dello Yacht Club Cagliari (Consiglio Direttivo, Revisori, Probiviri) sono puramente onorifiche, senza diritto a compenso.
Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di assumere per servizi di segreteria e di assistenza, personale retribuito.